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Professionisti D'Impresa
Di Santo Favaro

Lo studio, con sede a Vedelago, Treviso, offre ai clienti un’assistenza completa, grazie ad un team di professionisti qualificati e specializzati. Ogni pratica viene valutata sotto tutti i punti di vista (civile, amministrativo, fiscale), fornendo risposte concrete e approfondite. Crediamo che la qualità e la conoscenza siano il nostro punto di forza, per garantire ai nostri clienti – nel continuo divenire del tempo – la stabilità.

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Ultimi Articoli

  • I servizi che attengono direttamente alla manutenzione/funzionamento degli impianti: regime di non imponibilità art. 9 DPT 633/72. Il ruolo dei subappaltatori.

    Secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, punto 6) del DPR 633/72: “(…) costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

    Il legislatore è intervenuto sulla questione con norma di interpretazione autentica chiarendo, con l'articolo 3, comma 13, del D.L. 90 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165 del 1990) che: “tra i servizi prestati nei porti, (...) riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; (...)”.

    Pertanto, si considerano connessi agli scambi internazionali i servizi tecnici che attengono direttamente al funzionamento ed alla manutenzione dei singoli impianti siti nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine. Vi rientrano anche i lavori di costruzione, eseguiti su questi impianti sempreché gli stessi siano già esistenti e non di nuova realizzazione.

    Questo regime di non imponibilità - come specificato dall’agenzia delle entrate nella risposta ad Interpello 505 del 27 ottobre 2020 - verrà applicato anche alle prestazioni rese dai subappaltatori, purché le prestazioni rese dagli stessi rientrano “oggettivamente” tra quelle dell’articolo sopra indicato (quindi abbiano le caratteristiche sopra indicate).

    Non rientrano, invece, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di un edificio ubicato in un’area portuale, ai quali si applica l’aliquota del 10% propria dell’intervento realizzato (riferimento risposta interpello 390/E del 23/09/2020).

     
  • Impianti antincendio e reverse charge. In quali casi non si applica il meccanismo di inversione contabile?

    Il meccanismo dell’inversione contabile (REVERSE CHARGE) si applica, ai sensi dell’art.17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 “(…) anche alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2015 elenca i codici ATECO 2007 nei quali la “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici" sono espressamente menzionate (…)”. Le prestazioni che rientrano in questi codici sono pertanto soggette al meccanismo del reverse charge.

    Tra questi codici rientra il 43.22.03: “Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)”.

    In merito alle prestazioni di revisione periodica degli impianti antincendio, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 37/2015 paragrafo 9) ha affermato che “(…) le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM, installato in un edificio e che l'attività sia resa nell'ambito della manutenzione dell'intero impianto”. Inoltre, “(…) le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L'attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 ("altri lavori di costruzione e installazione in edifici n. c.a.") ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972”.

     

     
  • Società di comodo e limiti al riporto/perdita del credito iva. Incompatibilità con le direttive UE.

    L’articolo 30, comma 4, della L. 724/94 prevede che: “(…) per le società e gli enti non operativi,

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  • EAS: modifiche da comunicare entro il 31 marzo 2025

    Come ogni anno, entro il 31 marzo  gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso dell’anno precedente, utilizzando il modello EAS.

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